L'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bergamo riporta le norme relative al soccorso di animali feriti o malati (cani e gatti di proprietà non nota ed animali selvatici) inviate da ATS-Servizi Veterinari Bergamo in cui ricorda che: → l’intervento di soccorso è compito istituzionale del Servizio Veterinario pubblico. SPORTELLI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ATS: dalle 8:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì Bergamo: Tel. 0352270713 Bonate Sotto: Tel. 0354991150 Albino: Tel. 035759667 Trescore Balneario: Tel. 035955470 Caravaggio: Tel. 0363350747 Romano di Lombardia: Tel. 0363916632 Negli altri orari la chiamata va indirizzata al Centralino Unico al numero telefonico 035390608 il quale fornisce direttamente al richiedente il numero di telefonia mobile del Veterinario in turno di pronta disponibilità per il territorio interessato. Il servizio è attivo: GIORNI FERIALI: Dalle ore 17:00 alle ore 08:00 del mattino successivo FINE SETTIMANA: Dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì successivo FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI: Dalle ore 17:00 del prefestivo alle ore 08:00 del primo giorno feriale successivo alla festività infrasettimanale

→ Per i soli animali selvatici la competenza è sempre e comunque della Provincia (oggi Regione) e, pertanto, dovrà essere sempre richiesto l’intervento della Polizia Provinciale (reperibilità 24 ore su 24 al numero verde: 800350035). Gli animali selvatici, saranno poi inviati dalla Provincia stessa al CRAS di riferimento (CRAS WWF Oasi Valpredina). Il trasporto e la consegna dovrà avvenire esclusivamente tramite la Polizia Provinciale. → La cattura dei gatti è prevista esclusivamente se si tratta di animali feriti o gravemente malati. Diversamente può avvenire solo per la loro sterilizzazione, e successiva immissione sul territorio, oppure nel caso in cui il Sindaco decida lo spostamento della colonia felina. Pertanto non è legalmente consentita qualsiasi altra attività di raccolta o cattura di gatti vaganti, anche se ai fini di un loro affido. In caso di ritrovamento di un animale bisognoso è obbligatoria la permanenza sul posto fino all’arrivo della Polizia Locale o del Medico Veterinario ATS di turno. → Il nuovo Codice della Strada impone l’obbligo di soccorrere gli animali coinvolti negli incidenti stadali. La Legge 120/2010, all’ articolo 31 comma 2 ha introdotto nel Codice della strada, D. Lgs. 285/92, l’art. 189, comma 9 bis, che recita:
“l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”.